LA TASSAZIONE IRPEF

1) Aliquote Irpef 2004/2005

2) Progressività e no tax area

3) Esenzione Irpef

4) Oneri deducibili

5) Familiari a carico

6) Coniuge a carico

7) Figli a carico

8) Altre persone a carico

9) Oneri detraibili

10) La famiglia e la casa

11) Bibliografia

 

1) ALIQUOTE IRPEF
 

fino al 2004
per dichiarazione UNICO/2005

dal 2005
per dichiarazione UNICO/2006

Scaglioni di reddito

Aliquota per scaglione

fino a 15.000

23%
(sul massimo = 3.450)

oltre 15.000
fino a 29.000

29%
(3.450 + 29% su parte oltre 15.000)

oltre 29.000
fino a 32.600

31%
(7.510 + 31% su parte oltre 29.000)

oltre 32.600
fino a 70.000

39%
(8.626 + 39% su parte oltre 32.600)

oltre 70.000

45%
(23.212 + 45% su parte oltre 70.000)

Scaglioni di reddito

Aliquota per scaglione

fino a 26.000

23%
(sul massimo = 5.980)

oltre 26.000
fino a 33.500

33%
(5.980 + 33% su parte oltre 26.000)

oltre 33.500
fino a 100.000

39%
(8.455 + 39% su parte oltre 33.500)

oltre 100.000

43% (*)
(34.390 + 43% su parte oltre 100.000)
(*) = 39% + 4% contributo solidarietà)

Deduzione dal 2003 per assicurare la progressività dell'imposta  (inizio pagina)


  
Per assicurare la progressività dell'imposta a seguito dell'introduzione delle nuove aliquote e per creare una cosiddetta "no-tax area" (cioè un imponibile minimo escluso dall'Irpef) è stato introdotto un meccanismo che complica un poco la possibilità di effettuare conteggi rapidi dell'imposta.
   Dal reddito complessivo aumentato di eventuali crediti d'imposta sui dividendi e al netto degli oneri deducibili, va dedotto un importo di 3.000 euro.
   Tale deduzione è aumentata a:
      7.500 euro per i redditi di lavoro dipendente;
      7.000 euro per i redditi di pensione
      4.500 euro per i redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di professioni.
   Queste deduzioni (dai 3.000 euro minimi per tutti ai 7.500 euro per i dipendenti) diminuiscono in funzione del crescere del reddito, fino ad azzerarsi completamente e naturalmente non sono cumulabili.
   Occorre applicare una formula che sostanzialmente è la seguente:
         26.000 importo fisso 
     +  deduzione di cui sopra (da 3.000 a 7.500 a seconda del tipo di reddito percepito)
     +  oneri deducibili (*)
      -  reddito complessivo
      = TOTALE

Se TOTALE diviso 26.000 dà un risultato pari ad 1 o maggiore di uno, la deduzione spetta per intero;
Se TOTALE diviso 26.000 dà un risultato di zero o minore di zero, la deduzione non spetta;
Se TOTALE diviso 26.000 dà un risultato tra 0,0001 e 0,9999 la deduzione spetta in proporzione.
NOTA: il rapporto di deduzione va utilizzato considerando le prime 4 cifre decimali con troncamento, non con arrotondamento: es. 0,654689 va considerato come 0,6546

   Esempio per un lavoratore dipendente:
   reddito di lavoro dipendente 14.000 euro, reddito prima casa 250 euro, oneri deducibili 1000 euro.
      26.000
  +   7.500 deduzione di cui sopra
  +   1.000 oneri deducibili (*)
  -  14.250 reddito complessivo = 14.000 + 250
  = 20.250

  20.250 diviso 26.000 = 0,7788
  deduzione spettante = 7.500 x 0,7788 = 5.841 euro da detrarre dal reddito complessivo.

(*) ATTENZIONE: nell'esempio sopra riportato per oneri deducibili si intendono quelli riportati nella tabella successiva. Dal 2005 va considerata anche la deduzione per carichi di famiglia mentre fino al 2004 si aveva una detrazione per i familiari a carico.
Si veda la parte seconda per il completamento del calcolo a partire dal 2005.

Esenzioni IRPEF  (inizio pagina)


L'imposta non è dovuta se il reddito complessivo è formato esclusivamente da uno o più dei seguenti redditi:
- redditi di pensione fino a 7.500 euro
- redditi di terreni fino a 185,92 euro
- reddito dell'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale.
Se il reddito complessivo è formato da uno o più dei suddetti redditi, e quello di pensione è superiore a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta che eccede eventualmente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

   Dal 2003, con l'introduzione della "no tax area", e ancora di più dal 2005, con la nuova formulazione delle deduzioni per carichi di famiglia, possono verificarsi casi in cui la tassazione con le regole attuali è meno conveniente di quella precedente.
   Per tale motivo è stata introdotta la cosiddetta "clausola di salvaguardia" in base alla quale il contribuente può calcolare le imposte per il 2003 e 2004 utilizzando le regole in vigore al 31/12/2002 (anno precedente alla "no tax area") se più favorevoli.
   La Finanziaria 2005, introducendo le nuove deduzioni per i carichi di famiglia, riprende la clausola di salvaguardia per il solo anno 2005: quindi il contribuente potrà calcolare l'imposta relativa al 2005 con le nuove regole o con quelle in vigore al 31/12/2004.

Si ricorda che alle aliquote sopra indicate vanno sommate le addizionali locali con aliquote variabili.

ONERI DEDUCIBILI 2004 e 2005 (inizio pagina)

Sono oneri direttamente deducibili dal reddito complessivo. Non possono superare il reddito complessivo.

ONERE

DESCRIZIONE

deducibilità

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

contributi previdenziali-assistenziali di commercianti e artigiani; contributi alle Casse professionali; quota a carico dei collaboratori coordinati e continuativi

100%

Contributi per fondi pensioni integrative

contributi per previdenza complementare versati da lavoratori autonomi e imprenditori 

12% reddito del lav. aut. o impresa con massimo di € 5.164,57

Contributi ed erogazioni a istituzioni religiose

Ist. Centrale sostentamento Clero cattolico - Unione Ital. Chiese Avventiste - Assemblee di Dio in Italia - Tavola Valdese - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia - Chiesa Evangelica Luterana in Italia - Comunità ebraiche

fino a € 1.032,91

Contributi a Paesi in via di sviluppo

contributi ad organizzazioni riconosciute idonee dal Ministero degli esteri con Legge 49/1987

2% reddito complessivo in alternativa a erogazioni a ONLUS in oneri detraibili

Contributi per collaboratori domestici e per assistenza personale e familiare

contributi versati per i domestici e per gli addetti ai servizi personali o familiari (es. colf, baby sitter e assistenza ad anziani

fino a € 1.549,37

Spese mediche e per assistenza specifica a portatori di handicap

spese mediche e per assistenza infermieristica e riabilitativa, per personale con qualifica professionale dedicato all'assistenza alla persona, ad attività di animazione o terapia occupazionale

100% 
escluse quelle in oneri detraibili

Assegni periodici al coniuge

stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli

100%

Rendite, vitalizi e assegni periodici e alimentari

corrisposti per testamento o donazione o per provvedimento del giudice

100%

Canoni, livelli e censi

gravanti sugli immobili inclusi nel reddito complessivo

100%

Indennità perdita avviamento

corrisposta all'inquilino per cessazione di contratti di locazione ad uso non abitativo

100%

Somme restituite 

al soggetto erogatore e che hanno concordo a formare il reddito in anni precedenti

100%

Spese per pratica adozione

di minori stranieri

 50%

Abitazione principale

deduzione annuale per abitazione e relative pertinenze (in proporzione a quota e periodo di possesso) 

intera rendita catastale

Spese per micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro

sostenute dai genitori e gestiti da Comune, datore di lavoro e coop. sociali convenzionate

fino a € 2.000

 

FAMILIARI A CARICO
detrazione fino al 2004 - deduzione dal 2005
(inizio pagina)

Per chiarezza si ribadisce ancora una volta la differenza fra deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta:
> per deduzione (o anche onere deducibile) si intende un importo che va a diminuire il reddito lordo del contribuente; sul reddito al netto di tali deduzioni (reddito imponibile) si calcolano le imposte applicando le aliquote vigenti;
> per detrazione d'imposta (o anche onere detraibile) si intende un importo per spese sostenute e riconosciute che vengono detratte dall'imposta dovuta dopo averla calcolata sul reddito imponibile.

Sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero
(art. 12 del Tuir modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 446/97 - C.M. n. 3/E del 9/1/1998)

Inoltre sono cosiderati a carico purché conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria: il coniuge separato, i genitori anche adottivi, generi e nuore e suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli.

In tutte le fattispecie, i suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito complessivo non supera Euro 2.840,51.

   La detrazione per figli e altre persone a carico può essere ripartita fra i coniugi (o tra coloro che ne hanno diritto) in misura diversa in proporzione alle spese effettivamente sostenute (dal 2005 anche in base ad un calcolo di convenienza). Se spetta ad esempio a due contribuenti, la quota non utilizzata da uno non può essere recuperata dall'altro.
   Le detrazioni sono riportate nella misura spettante all'anno. Spettano per mesi interi in cui i familiari sono stati a carico del contribuente comprendendo il mese intero in cui il fatto si è verificato o è venuto a cessare.
   Per il 2004, come tutte le detrazioni, non possono superare l'imposta lorda dovuta.
   Per il 2005, occorre considerare il reddito del contribuente e applicare una formula simile a quella già vista nella prima parte per la "no tax area" con l'importo fisso variato a 78.000.
Tutti gli importi sono in euro.

CONIUGE A CARICO (inizio pagina)

 redditi 2004 (UNICO/2005)

redditi 2005 (UNICO/2006)

 

CONDIZIONI 

detrazione

reddito complessivo del dichiarante: fino a 15.494

546,18

oltre 15.49 e fino a 30.987

496,60

oltre 30.987 e fino a 51.646

459,42

oltre 51.646

422,23

3.200,00

L'importo effettivo di deduzione dipende dal reddito del contribuente

FIGLI A CARICO (inizio pagina)

2004

2005

N° FIGLI

REDDITO COMPLESSIVO

detrazione
per 1° figlio

per ognuno
dei successivi

1

fino a 36.152

516,46

-

oltre 36.152 e fino a 51.646

303,68

-

oltre 51.646

285,08

-

2

fino a 41.317

516,46

516,46

oltre 41.317 e fino a 51.646

303,68

336,73

oltre 51.646

285,08

285,08

3

fino a 46.481

516,46

516,46

oltre 46.481 e fino a 51.646

303,68

336,73

oltre 51.646

285,08

285,08

4 o più

per qualsiasi importo

516,46

516,46

> Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è di 774,69 euro qualunque sia il reddito complessivo del contribuente.
> Se manca l'altro genitore, per il primo figlio si applica la detrazione per il coniuge a carico se più conveniente.
> Per ogni figlio minore di 3 anni spetta una ulteriore detrazione di € 123,95 purché non non gli sia già stata attribuita:
  - la detrazione per il coniuge mancante
  - la detrazione di € 516,46
  - la detrazione per portatore di handicap.

Deduzione teorica massima per:
 

Ogni figlio

2.900,00

 

Ogni figlio minore di 3 anni

3.450,00

 

Primo figlio se manca un genitore

3.200,00

 

Per ogni figlio portatore di handicap

3.700,00

L'importo effettivo di deduzione dipende dal reddito del contribuente

ALTRE PERSONE A CARICO (inizio pagina)

2004

2005

REDDITO COMPLESSIVO

Detrazione

Fino a 51.646

303,68

oltre 51.646

285,08

Per ogni familiare a carico

2.900,00

L'importo effettivo di deduzione dipende dal reddito del contribuente

   Il calcolo per addivenire all'importo effettivo per il 2005 delle deduzioni spettanti per i carichi di famiglia ricalca quello per la determinazione della "no tax area" riportato nella parte prima con la variazione dell'importo fisso da utilizzare per i conteggi che ora è 78.000 invece che 26.000.

   La formula è la seguente:

     (78.000 + deduzioni teoriche per familiari + oneri deducibili - reddito complessivo) : 78.000

   Se il risultato è uguale o maggiore di 1 la deduzione per familiari a carico spetta per intero;
   se il risultato è pari o inferiore a 0 la deduzione non spetta;
   se il risultato è compreso fra 0 e 1 la deduzione spetta moltiplicando il suo importo per tale risultato.

   Per capire meglio quanto sopra si supponga un contribuente con i seguenti dati:

  - Lavoro dipendente per intero anno: euro 20.000
  - Rendita catastale abitazione principale in proprietà: euro 200
  - Coniuge a carico: deduzione teorica euro 3.200
  - Un figlio a carico di 2 anni (ded. teor. 3.450) ed uno di 5 anni (ded. teor. 2.900)
  - Altri oneri deducibili (es. contributi a chiesa cattolica o altro) di 100 euro

Reddito lavoro dipendente

20.000

 

Rendita catastale abitazione

200

 

REDDITO COMPLESSIVO

 

20.200

Oneri deducibili: Abitazione 200 + contributi 100

 

300

Coniuge a carico (ded. teorica)

3.200

 

Figli a carico (ded. teorica 3.450 + 2.900)

6.350

 

TOTALE DED. TEORICA PER FAMILIARI

 

9.550

   Calcolo deduzione effettiva per familiari:

      78.000   Importo fiss
   +     300   Oneri deducibili
   +  9.550   deduzioni teoriche per familiari
   - 20.200   reddito complessivo
   = 67.650

     67.650 : 78.000 = 0,8773076923 da considerare 0,8773

   Ded. teorica familiari 9.550 x 0,8773 = 8.282,79 ded. effettiva per familiari

ESEMPIO  DI CALCOLO COMPLESSIVO DEL REDDITO IMPONIBILE
(integrandolo con la "no tax area" (vedi parte prima)

deduzione teorica per lavoro dipendente: 7.500 euro

        26.000
     +   7.500 deduzione "no tax area" per lavoro dipendente per intero anno
     +      300 oneri deducibili
      -  20.200 reddito complessivo
     = 13.600

L

ONERI DETRAIBILI DAL 2003 (inizio pagina)

Per questi oneri o spese spetta una detrazione d'imposta. A differenza quindi degli oneri deducibili che diminuivano direttamente il reddito complessivo portando al reddito imponibile, questi oneri vanno a diminuire l'imposta lorda già calcolata.
Per gli oneri detraibili, è riconosciuta una percentuale sull'ammontare delle spese sostenute che a loro volta possono essere limitate ad un valore massimo.
Tale percentuale è il 19% della spesa detraibile o del suo limite massimo. 

Tutte le spese e gli oneri devono essere stati effettivamente sostenuti (cioè pagati) nell'anno relativamente al quale si portano in detrazione.
Esistono altre detrazioni per particolari condizioni.

ONERE O SPESA

CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE E TIPO DI SPESA

LIMITE SU CUI
APPLICARE 19%

Spese sanitarie

spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, occhiali, spese per farmaci e analisi, spese mediche generiche, spese non direttamente deducibili dal reddito (vedi parte prima) sostenute per se o per le persone a carico del contribuente

parte eccedente euro 139,11

Mezzi per deambulazione

spese per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento per i portatori di handicap, arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminazione di barriere archietettoniche interne o esterne alle abitazioni. Sono riconosciuti come mezzi di locomozione anche i cani guida con un limite di spesa fino a 1 milione 

100%

Veicoli adattati per portatori di handicap

motoveicoli e autoveicoli speciali: per questi ultimi la detrazione spetta una volta ogni 4 anni e nel limite di euro 18.075,99

Intero importo
€ 18.075,99

Spese veterinarie

le spese veterinarie documentate (fatture) fino a euro 387,34 per la parte che eccede il limite a fianco. La detrazione spetta per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva

parte eccedente euro 139,11

Interpretariato per sordomuti

le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381

100%

Interessi su mutui acquisto abitazione principale

interessi su mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale adibita a tale uso entro 6 mesi dall'acquisto. La detrazione spetta fino all'anno in cui è variata la dimora abituale, salvo che la variazione avvenga per motivi di lavoro. La detrazione deve essere suddivisa fra i contitolari del mutuo

€ 3.615,20 complessive

come sopra ma per mutui stipulati prima del 1993 e adibiti ad abitazione principale entro il 8.12.1993. La detrazione spetta per ogni intestatario

€ 3.615,20
per intestatario

Interessi su mutui ante 1993 per abitazione non principale

interessi su mutui stipulati prima del 1993 per immobili non utilizzati come abitazione principale. Il limite spetta a ciascun intestatario 

€ 2.065,83
per intestatario

Interessi su mutui 1997 per recupero e manutenzione

interessi su mutui stipulati nel 1997 per interventi recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria (D.L. 669/1996)

€ 2.582,28
complessive

Interessi su mutui per costruzione abitazione principale

Interessi su mutui contratti dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale (L. 449/1997)

€ 2.582,28 complessive

Interessi per prestiti e mutui agrari

la detrazione spetta dal 1990 per un importo massimo pari al reddito dei terreni dichiarati

pari al reddito dei terreni

Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente oltre 5%

Premi per assicurazione per rischio di  morte o di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza purché la compagnia non abbia facoltà di recesso - per importo non superiore a

€ 1.291,14

Spese di studio

spese per istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria anche presso istituti privati o stranieri ma nei limiti delle tasse e contributi per gli equivalenti istituti statali italiani

100%
tasse statali

Erogazioni a partiti

erogazioni liberali (somme date spontaneamente) a movimenti e partiti politici tra € 51,65 e € 103.291,38 fatte con versamento postale o bancario.

100%
nei limiti

Erogazioni a ONLUS

erogazioni liberali a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

€ 2.065,83

Contributi a società di mutuo soccorso

erogazioni liberali a favore di mutuo soccorso che assicurano ai soci sussidi in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia e aiuti alle famiglie dei soci defunti

€ 1.291,14

Spese funebri

spese funebri per la morte del coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri. L'importo vale per ogni decesso da ripartire nel caso fra i soggetti che hanno sostenuto le spese

€ 1.549,37

Spese manutenzione beni culturali 

spese obbligatorie di manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico; se non obbligatorie, occorre  certificazione della sovrintendenza del Ministero beni culturali che ne certifica la necessarietà

100%

Erogazioni per attività culturali e artistiche

erogazioni liberali a favore di Stato ed enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute per attività culturali

100%

Erogazioni per il settore dello spettacolo

erogazioni liberali a favore di organismi non lucrativi che operano nel settore dello spettacolo

2%
del reddito complessivo

somme versate al patrimonio o per la gestione della Società Biennale di Venezia

30%
del reddito complessivo

Erogazioni a società sportive dilettantistiche

erogazioni a favore di società sportive dilettantistiche purché l'erogazione sia effettuata a mezzo banca o posta

€ 1.500

LA FAMIGLIA E LA CASA (inizio pagina)

1) Acquisto della prima casa

    Sull'acquisto della prima casa occorre fare delle precisazioni, occorre sapere:

1) Le imposte dovute sull'acquisto della casa, imposte indirette (Iva, registro, imposte ipotecarie e catastali)

2) Se il venditore è soggetto Iva l'acquirente è tenuto al pagamento del 4% Iva e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di (168 euro ciascuna)

3) Se il venditore è privato si paga il registro il 3% e imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro.

Le imposte sull'acquisto dei fabbricati

 

Prima Casa / da privato

Prima Casa/ da soggetto iva

Altri Fabbricati/ da privato

Altri Fabbricati /da soggetti Iva

Iva

NO

4%

No

10%

Imposte di registro

3%

168 €

7%

168 €

Imposta Ipotecaria

168 €

168 €

2%

168 €

Imposta Catastale

168 €

168 €

1%

168 €

Le agevolazioni sull'acquisto prima casa proprio per le necessita sociali si concretizzano con il pagamento di una minore imposta.

Per avere le agevolazioni sull'acquisto devono essere presenti requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti Soggettivi

1) l'acquirente non deve possedere diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile che si acquista.

2) l'acquirente non deve essere titolare, neppure per per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa

3) se l'acquirente è un cittadino residente all'estero non deve possedere sul territorio italiano altro immobile.

Requisiti Oggettivi

1) l'abitazione non deve avere le caaratteistiche di lusso indicae dal D.M. 2.8.69

2) L'immobile deve essere ubicato nel comune in cui:

- L'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula

- L'acquirente svolge attivita se diverso da quello di residenza

- Ha la sede o svolge l'attività il datore di lavoro da cui dipende se si è trasferito all'estero

i requisiti oggettivi non sono richiesti ai dipendenti dello stato delle forze dell'ordine.

ATTENZIONE: Le riduzioni competono, inoltre, quando si acquista una unità immobiliare considerata "pertinenza". In particolare, è possibile fruire dell'agevolazione, anche se l'acquisto avviene con atto separato, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- Cantina o soffitta C/2

- garage o box auto C/6

- tettoia o posto auto C/7

Decadenza Benefici: (il contribuente perde benefici quando)

  • le dichiarazioni previste dalla legge sull'atto siano false

  • non trasferisce la residenza nel comune dove ha acquistato la casa  entro 18 mesi dall'acquisto

  • vende o dona l'abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data d'acquisto, a meno che entro un anno non acquisti nuovamente un altra abitazione o immobile da adibire in tempi ragionevoli ad uso abitativo.

LA DECADENZA PREVEDE IL RECUPERO FISCALE DELLE IMPOSTE E TASSE DEGLI SGRAVI FISCALI SUGLI INTERESSI E UNA SANZIONE DEL 30% DELL'IMPOSTA.

2) MUTUO CASA

  Possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi almeno in parte, gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati e derivanti da mutui stipulati esclusivamente per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale.

   Gli interessi passivi e gli oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per l'acquisto di un immoblile possono essere portati in detrazione nella misura del 19% solo se si riferiscono ad abitazione principale. L'importo massimo della detrazione è di 3615,20 in pratica essa non può essere superiore a 686,89 (19% di 3615,20).

    Se il mutuo è cointestato l'importo della spesa va diviso fra tutti i cointestatari.

    Oneri accessori: Importi maggiorativi derivanti da cambi di valuta, commissioni di intermediazione degli istituti, gli oneri fiscali, la provvigione per "scarto rateizzato", spese di istrutturia, notarili e di perizia tecnica, etc...

    Non vanno considerati: Interessi per aperture di credito, cessione dello stipendio, interessi da forme diverse da quelle di mutuo...

     In caso di mutuo di importo eccedente il contratto di acquisto, fa fede per il calcolo solo in valore iscritto sul contratto d'acquisto in quota parte.

     La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

  • L'immobile sia adibito ad abitazione entro un anno

  • sussita tale condizione per il periodo di imposta per il quale si chiedono le detrazioni

  • l'acquisto avvenga entro l'anno antecedente o seguente la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

3) Il mutuo di ristrutturazione o Recupero edilizio(41% e 36%)

    Anche per il mutuo ristrutturazione è previsto la possibilità di utilizzare la detrazione nel limite del 19% con il massimo di 2582,28 euro per ciascuno anno d'imposta. Le condizioni sono che l'immobile sia adibito ad abitazione entro sei mesi dai lavori, che il muto sia preso nei sei mesi prima o dopo che è divenuto abitazione principale, il contratto di muto è stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o diritto reale.

   Dal periodo d'imposta 1998 è prevista una detrazione IRPEF per opere di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale e relative pertinenze. Le spese devono essere state effettivamente pagate negli anni in cui si chiede la detrazione e con il limite sottoindicato per ogni anno interessato, per ogni titolare dell'immobile e per ogni immobile. 
   La misura della detrazione è del 41% per gli anni 1998-1999 e del 36% per gli anni 2000-2002 e fino al 30/9/2003 da applicare fino al limite massimo di spesa di € 77.486,53 (ex L. 150.000.000).
Per le spese sostenute nel 2003, 2004 e 2005 la detrazione del 36% è da applicare su un limite massimo di spesa di € 48.000, tenendo conto (per gli anni 2004 e 2005) anche delle spese già sostenute negli anni precedenti in caso di prosecuzione dell'intervento di recupero. In altre parole se le spese sostenute nel 2004 o nel 2005 sono prosecuzioni di interventi iniziati dopo l' 1/1/1998, occorre considerare che le spese già sostenute negli anni precedenti non abbiano superato il limite di € 48.000 per poter fruire della detrazione.
   Rientrano fra gli interventi agevolati anche le opere per abbattimento di barriere architettoniche, contenimento dell'inquinamento acustico e risparmio energetico, sicurezza statica e antisismica e adeguamento degli impianti elettrici. Sono ammessi tutti gli interventi riguardanti parti comuni di edifici (es. condomini).
   Per abitazioni adibite promiscuamente anche ad attività professionali o d'impresa, la detrazione è ridotta al 50%.
   I soggetti ammessi sono: proprietario o nudo proprietario, familiare convivente, titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione, superficie, inquilino o comodatario, soci assegnatari di cooperative edilizie, soci di società semplici e di persone.
   Sintesi delle condizioni per l'utilizzo:
     - comunicazione alla ASL competente relativa a data inizio lavori, luogo e natura degli stessi, dati del committente e dell'impresa che li eseguirà con relativa assunzione di responsabilità per gli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro;
     - comunicazione inizio lavori con apposito modello all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara (fino al 2001 al Centro di Servizio Imposte Dirette e Indirette competente per territorio); la comunicazione deve essere effettuata prima deel'inizio dei lavori;
     - i pagamenti devono essere fatti per bonifico bancario contenente, causale versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA e codice fiscale del destinatario del pagamento (impresa in regola con obblighi di tutela della salute, sicurezza sul lavoro e versamento regolare dei contributi INPS);
     - gli edifici devono essere accatastati (o è stato richiesto l'accatastamento);
     - se dovuta, è stata pagata l'ICI dal 1997;
   Sintesi della documentazione:
     - denuncia inizio lavori, autorizzazione o concessione edilizia;
     - dati catastali o domanda di accatastamento;
     - ricevute ICI dal 1997 o dall'anno per cui l'ICI era dovuta;
     - per i condomini, delibera assemblea condominiale e tabella ripartizione delle spese in millesimi;
     - consenso del possessore con estremi registrazione contratto locazione o comodato per lavori eseguiti dal detentore diverso dal coniuge, figli e genitori conviventi;
     - per lavori superiori a € 51.645,69, trasmissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati eseguiti, di una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un iscritto negli albi degli ingegneri o dei geometri o da altro tecnico abilitato.
   La detrazione spettante, può essere utilizzata in 5 o 10 anni a partire dall'anno di effettuazione della spesa, a scelta del contribuente con opzione nella dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute negli anni 1998-2001. Per le spese sostenute negli anni successivi la detrazione è obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.
   Come tutte le detrazioni non può essere superiore all'imposta lorda dovuta. L'eccedenza della rata rispetto all'imposta di un anno, non può essere recuperata nei successivi.
   Per alcune situazioni, soggetti o interventi sono previsti adempimenti o documentazione particolare.

4) La locazione ed il risparmio fiscale

    L'intestario di un contratto di locazione può avere una detrazione d'imposta a condizione che:

> il contratto sia stipulato sulla base di accordi predefiniti (c.d. contratti convenzionali legge 431/98)

> il suo reddito complessivo non sia superiore a 30.987,41 euro

   Non spetta per i contratti tra enti pubblici e contraenti privati.

    La detrazione è 495,8 con reddito fino a 15.493,71, di 247,90 con reddito superiore ma fino a 30.987,41.

5) Donazione o successione di un immobile

    Successione

    Se l'immobile ha le caratteristiche "prima casa" usufruisce delle agevolazioni sopra descritte. Entro 12 mesi occorre presentare la dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate. Altrimenti  Imposta ipotecaria al 2% e catastale all'1%.

    Donazione

    Il trattamento fiscale dipende dal rapporto di parentela tra donante e beneficiario e dal valore della donazione.

    Sulla donazione di immobile sono previste imposte ipotecarie 2% e catastale 1% se il beneficiario è: coniuge, parente in linea retta o altri parenti fino al quarti grado come cugini, a prescindere dal valore dell'immobile;  anche se si tratta di altri soggetti  e l'immobile ha un valore inferiore a 180.759,91, mentre diventa 516.456,90 se si tratta di portatori di handicap.

    Su valori superiori a quelli sopra, sull'eccedenza sono dovute le imposte e tasse tipiche dei contratti di acquisto, con le agevolazioni tipiche della prima casa.

 

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Per saperne di più: BIBLIOGRAFIA

DECRETO MINISTERIALE 2 AGOSTO 1969 (Carattestiche abitazioni di lusso)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 633 DEL 26/10/1972 (Istituzione Iva)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 602 DEL 29/09/1973 (Disposizione riscossione Imposte sul reddito)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 600 DEL 29/09/1973 (Disposizioni accertamento imposte redditi)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 131 DEL 26/04/1986 (Testo unico imposta del registro)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 917 DEL 22/12/1986 (Testo unico imposte sui redditi)

DECRETO LEGISLATIVO 504 DEL 30/12/1992 (Finanza enti territoriali)

LEGGE 431 del 9/12/1998 (Disciplina delle locazioni)

LEGGE 448 del 23/12/1998 (Misure stabilizzazione  e sviluppo)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 380 DEL 6/06/2001 (Testo unico in materia Edilizia)

LEGGE 381 del 18/10/2001 (Primi interventi rilancio economia)

LEGGE 326 del 24/11/2003 (Misure d'intervento sui conti pubblici)

LEGGE 311 del 30/12/2004 (Formazione Bilancio dello stato, Finanziaria 2005)

DECRETO LEGGE 7 del 31/01/2005 (Disposizioni per la ricerca e l'università)

Circolare Agenzia delle entrate n° 7 del gennaio 2001; n° 2 del gennaio 2005; n° 10 del marzo 2005; n° 15 dell'aprile 2005.

ISTRUZIONE COMPILAZIONE MOD.730 e UNICO.

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Oneri

 
 

 

 

     13.600 : 26.000 = 0,52307692 da considerare 0,5230

   Ded. teorica per lavoro dipendente 7.500 x 0,5230 = 3.922,5

Reddito lavoro dipendente

20.000

 

Rendita catastale abitazione

200

 

REDDITO COMPLESSIVO

 

20.200

Oneri deducibili: Abitazione 200 + contributi 100

300

 

Deduzione effettiva per familiari (vedi sopra)

8.283

 

Deduzione effettiva "no tax area" lavoro dipendente

3.922

 

TOTALE DEDUZIONI

 

- 12.505

REDDITO IMPONIBILE

 

7.695

IMPOSTA LORDA DAL 1/1/2005 (7.695 x 23%)

 

1.770

Detrazioni di imposta (vedi parte terza) presupposte zero

 

- 0

IMPOSTA NETTA

 

1.770

   Non vengono effettuati confronti con la tassazione relativa ai redditi 2004 in quanto si va da consistenti risparmi di imposta a differenze minime a seconda delle  combinazioni di redditi e oneri deducibili.

   Dal 2005 nell'ambito delle spese "di famiglia" è ammessa una deduzione teorica massima di 1.820 euro per gli addetti all'assistenza personale (cosiddetti "badanti") di persone non autosufficienti. Nel caso le spese siano sostenute da persone diverse dal soggetto non autosufficiente, la deduzione spetta anche se il familiare non è a carico o non è conviventi.
   E' considerato non autosufficiente chi ha bisogno di sorveglianza continua o non è in grado di svolgere atti della vita quotidiana (vestirsi, assumere alimenti, deambulare). E' sufficiente che la persona ricada in una di queste casistiche per fruire della deduzione (o la fruiscano coloro che sostengono la spesa di assistenza) purché la situazione risulti da certificazione medica. Naturalmente la detrazione non è fruibile per soggetti (es. bambini) per i quali la non autosufficienza non sia collegata a patologie.
   Per usufruire della deduzione occorre una documentazione di spesa che può essere costituita anche da una ricevuta firmata da chi presta l'assistenza e che contenga:
   - dati anagrafici e codice fiscale di chi effettua il pagamento
   - dati anagrafici e codice fiscale di chi presta l'assistenza
   - la spesa sostenuta
   - dati anagrafici e codice fiscale del familiare a cui l'assistenza è prestata.
   La formula per calcolare la deduzione effettiva è simile a quella vista per i carichi familiari:

(78.000 + deduzione 1820 + deduzioni per familiari + oneri deducibili - reddito complessivo) : 78.000.

   Anche in questo caso se il risultato è pari o superiore a 1, la deduzione spetta per intero, se pari o inferiore a zero, non spetta ed infine se compreso fra 0 e 1 spetta una deduzione pari a 1.820 per il risultato stesso.
   La nuova deduzione si aggiunge all'onere deducibile (vedi parte prima) per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

ONERI DETRAIBILI DAL 2003

Per questi oneri o spese spetta una detrazione d'imposta. A differenza quindi degli oneri deducibili che diminuivano direttamente il reddito complessivo portando al reddito imponibile, questi oneri vanno a diminuire l'imposta lorda già calcolata.
Per gli oneri detraibili, è riconosciuta una percentuale sull'ammontare delle spese sostenute che a loro volta possono essere limitate ad un valore massimo.
Tale percentuale è il 19% della spesa detraibile o del suo limite massimo. 

Tutte le spese e gli oneri devono essere stati effettivamente sostenuti (cioè pagati) nell'anno relativamente al quale si portano in detrazione.
Esistono altre detrazioni per particolari condizioni.

ONERE O SPESA

CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE E TIPO DI SPESA

LIMITE SU CUI
APPLICARE 19%

Spese sanitarie

spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, occhiali, spese per farmaci e analisi, spese mediche generiche, spese non direttamente deducibili dal reddito (vedi parte prima) sostenute per se o per le persone a carico del contribuente

parte eccedente euro 139,11

Mezzi per deambulazione

spese per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento per i portatori di handicap, arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminazione di barriere archietettoniche interne o esterne alle abitazioni. Sono riconosciuti come mezzi di locomozione anche i cani guida con un limite di spesa fino a 1 milione 

100%

Veicoli adattati per portatori di handicap

motoveicoli e autoveicoli speciali: per questi ultimi la detrazione spetta una volta ogni 4 anni e nel limite di euro 18.075,99

Intero importo
€ 18.075,99

Spese veterinarie

le spese veterinarie documentate (fatture) fino a euro 387,34 per la parte che eccede il limite a fianco. La detrazione spetta per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva

parte eccedente euro 139,11

Interpretariato per sordomuti

le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381

100%

Interessi su mutui acquisto abitazione principale

interessi su mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale adibita a tale uso entro 6 mesi dall'acquisto. La detrazione spetta fino all'anno in cui è variata la dimora abituale, salvo che la variazione avvenga per motivi di lavoro. La detrazione deve essere suddivisa fra i contitolari del mutuo

€ 3.615,20 complessive

come sopra ma per mutui stipulati prima del 1993 e adibiti ad abitazione principale entro il 8.12.1993. La detrazione spetta per ogni intestatario

€ 3.615,20
per intestatario

Interessi su mutui ante 1993 per abitazione non principale

interessi su mutui stipulati prima del 1993 per immobili non utilizzati come abitazione principale. Il limite spetta a ciascun intestatario 

€ 2.065,83
per intestatario

Interessi su mutui 1997 per recupero e manutenzione

interessi su mutui stipulati nel 1997 per interventi recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria (D.L. 669/1996)

€ 2.582,28
complessive

Interessi su mutui per costruzione abitazione principale

Interessi su mutui contratti dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale (L. 449/1997)

€ 2.582,28 complessive

Interessi per prestiti e mutui agrari

la detrazione spetta dal 1990 per un importo massimo pari al reddito dei terreni dichiarati

pari al reddito dei terreni

Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente oltre 5%

Premi per assicurazione per rischio di  morte o di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza purché la compagnia non abbia facoltà di recesso - per importo non superiore a

€ 1.291,14

Spese di studio

spese per istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria anche presso istituti privati o stranieri ma nei limiti delle tasse e contributi per gli equivalenti istituti statali italiani

100%
tasse statali

Erogazioni a partiti

erogazioni liberali (somme date spontaneamente) a movimenti e partiti politici tra € 51,65 e € 103.291,38 fatte con versamento postale o bancario.

100%
nei limiti

Erogazioni a ONLUS

erogazioni liberali a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

€ 2.065,83

Contributi a società di mutuo soccorso

erogazioni liberali a favore di mutuo soccorso che assicurano ai soci sussidi in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia e aiuti alle famiglie dei soci defunti

€ 1.291,14

Spese funebri

spese funebri per la morte del coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri. L'importo vale per ogni decesso da ripartire nel caso fra i soggetti che hanno sostenuto le spese

€ 1.549,37

Spese manutenzione beni culturali 

spese obbligatorie di manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico; se non obbligatorie, occorre  certificazione della sovrintendenza del Ministero beni culturali che ne certifica la necessarietà

100%

Erogazioni per attività culturali e artistiche

erogazioni liberali a favore di Stato ed enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute per attività culturali

100%

Erogazioni per il settore dello spettacolo

erogazioni liberali a favore di organismi non lucrativi che operano nel settore dello spettacolo

2%
del reddito complessivo

somme versate al patrimonio o per la gestione della Società Biennale di Venezia

30%
del reddito complessivo

Erogazioni a società sportive dilettantistiche

erogazioni a favore di società sportive dilettantistiche purché l'erogazione sia effettuata a mezzo banca o posta

€ 1.500

PRINCIPALI DETRAZIONE PER SPESE RECUPERO EDILIZIO (41% e 36%)

   Dal periodo d'imposta 1998 è prevista una detrazione IRPEF per opere di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale e relative pertinenze. Le spese devono essere state effettivamente pagate negli anni in cui si chiede la detrazione e con il limite sottoindicato per ogni anno interessato, per ogni titolare dell'immobile e per ogni immobile. 
   La misura della detrazione è del 41% per gli anni 1998-1999 e del 36% per gli anni 2000-2002 e fino al 30/9/2003 da applicare fino al limite massimo di spesa di € 77.486,53 (ex L. 150.000.000).
Per le spese sostenute nel 2003, 2004 e 2005 la detrazione del 36% è da applicare su un limite massimo di spesa di € 48.000, tenendo conto (per gli anni 2004 e 2005) anche delle spese già sostenute negli anni precedenti in caso di prosecuzione dell'intervento di recupero. In altre parole se le spese sostenute nel 2004 o nel 2005 sono prosecuzioni di interventi iniziati dopo l' 1/1/1998, occorre considerare che le spese già sostenute negli anni precedenti non abbiano superato il limite di € 48.000 per poter fruire della detrazione.
   Rientrano fra gli interventi agevolati anche le opere per abbattimento di barriere architettoniche, contenimento dell'inquinamento acustico e risparmio energetico, sicurezza statica e antisismica e adeguamento degli impianti elettrici. Sono ammessi tutti gli interventi riguardanti parti comuni di edifici (es. condomini).
   Per abitazioni adibite promiscuamente anche ad attività professionali o d'impresa, la detrazione è ridotta al 50%.
   I soggetti ammessi sono: proprietario o nudo proprietario, familiare convivente, titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione, superficie, inquilino o comodatario, soci assegnatari di cooperative edilizie, soci di società semplici e di persone.
   Sintesi delle condizioni per l'utilizzo:
     - comunicazione alla ASL competente relativa a data inizio lavori, luogo e natura degli stessi, dati del committente e dell'impresa che li eseguirà con relativa assunzione di responsabilità per gli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro;
     - comunicazione inizio lavori con apposito modello all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara (fino al 2001 al Centro di Servizio Imposte Dirette e Indirette competente per territorio); la comunicazione deve essere effettuata prima deel'inizio dei lavori;
     - i pagamenti devono essere fatti per bonifico bancario contenente, causale versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA e codice fiscale del destinatario del pagamento (impresa in regola con obblighi di tutela della salute, sicurezza sul lavoro e versamento regolare dei contributi INPS);
     - gli edifici devono essere accatastati (o è stato richiesto l'accatastamento);
     - se dovuta, è stata pagata l'ICI dal 1997;
   Sintesi della documentazione:
     - denuncia inizio lavori, autorizzazione o concessione edilizia;
     - dati catastali o domanda di accatastamento;
     - ricevute ICI dal 1997 o dall'anno per cui l'ICI era dovuta;
     - per i condomini, delibera assemblea condominiale e tabella ripartizione delle spese in millesimi;
     - consenso del possessore con estremi registrazione contratto locazione o comodato per lavori eseguiti dal detentore diverso dal coniuge, figli e genitori conviventi;
     - per lavori superiori a € 51.645,69, trasmissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati eseguiti, di una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un iscritto negli albi degli ingegneri o dei geometri o da altro tecnico abilitato.
   La detrazione spettante, può essere utilizzata in 5 o 10 anni a partire dall'anno di effettuazione della spesa, a scelta del contribuente con opzione nella dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute negli anni 1998-2001. Per le spese sostenute negli anni successivi la detrazione è obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.
   Come tutte le detrazioni non può essere superiore all'imposta lorda dovuta. L'eccedenza della rata rispetto all'imposta di un anno, non può essere recuperata nei successivi.
   Per alcune situazioni, soggetti o interventi sono previsti adempimenti o documentazione particolari