FAMILIARI A CARICO
detrazione fino al 2004 - deduzione dal 2005
(inizio pagina)
Per chiarezza si ribadisce ancora una volta la
differenza fra deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta:
> per deduzione (o anche onere deducibile) si intende un importo
che va a diminuire il reddito lordo del contribuente; sul reddito al netto
di tali deduzioni (reddito imponibile) si calcolano le imposte applicando
le aliquote vigenti;
> per detrazione d'imposta (o anche onere detraibile) si intende un
importo per spese sostenute e riconosciute che vengono detratte
dall'imposta dovuta dopo averla calcolata sul reddito imponibile.
Sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o
affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il
dichiarante o residenti all'estero
(art. 12 del Tuir modificato
dall'art. 47 del D.Lgs. 446/97 - C.M. n. 3/E del 9/1/1998)
Inoltre sono cosiderati a carico purché conviventi con il dichiarante o percettori di assegni
alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria: il coniuge separato, i
genitori anche adottivi, generi e nuore e suoceri, fratelli e sorelle,
discendenti dei figli. In tutte le fattispecie, i
suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito
complessivo non supera Euro 2.840,51.
La detrazione per figli e
altre persone a carico può essere ripartita fra i coniugi (o tra coloro
che ne hanno diritto) in misura diversa in proporzione alle spese
effettivamente sostenute (dal 2005 anche in base ad un calcolo di
convenienza). Se spetta ad esempio a due contribuenti, la quota non
utilizzata da uno non può essere recuperata dall'altro.
Le detrazioni sono riportate nella misura spettante all'anno. Spettano
per mesi interi in cui i familiari sono stati a carico del contribuente
comprendendo il mese intero in cui il fatto si è verificato o è venuto a
cessare.
Per il 2004, come tutte le detrazioni, non possono superare l'imposta
lorda dovuta.
Per il 2005, occorre considerare il reddito del contribuente e
applicare una formula simile a quella già vista nella prima parte per la
"no tax area" con l'importo fisso variato a 78.000.
Tutti gli importi sono in euro.
CONIUGE A CARICO
(inizio pagina)
redditi 2004 (UNICO/2005) |
redditi 2005 (UNICO/2006) |
|
CONDIZIONI |
detrazione
|
reddito
complessivo del dichiarante: fino a 15.494 |
546,18 |
oltre 15.49 e
fino a 30.987 |
496,60 |
oltre 30.987 e
fino a 51.646 |
459,42 |
oltre 51.646 |
422,23 |
|
L'importo effettivo di deduzione
dipende dal reddito del contribuente |
FIGLI A CARICO
(inizio pagina)
2004 |
2005 |
N° FIGLI |
REDDITO
COMPLESSIVO |
detrazione
per 1° figlio |
per ognuno
dei successivi |
1 |
fino a 36.152
|
516,46 |
- |
oltre 36.152 e fino a 51.646
|
303,68 |
- |
oltre 51.646
|
285,08 |
- |
2 |
fino a 41.317
|
516,46 |
516,46
|
oltre 41.317 e fino a 51.646
|
303,68 |
336,73
|
oltre 51.646
|
285,08 |
285,08
|
3 |
fino a 46.481
|
516,46 |
516,46
|
oltre 46.481 e fino a 51.646
|
303,68 |
336,73
|
oltre 51.646
|
285,08 |
285,08
|
4 o più |
per qualsiasi importo
|
516,46 |
516,46
|
> Per ogni figlio
portatore di handicap la detrazione è di 774,69 euro
qualunque sia il reddito complessivo del contribuente.
> Se manca l'altro genitore, per il primo figlio si applica la
detrazione per il coniuge a carico se più conveniente.
> Per ogni figlio minore di 3 anni spetta una ulteriore
detrazione di € 123,95 purché non non gli sia già stata attribuita:
- la detrazione per il coniuge mancante
- la detrazione di € 516,46
- la detrazione per portatore di handicap. |
Deduzione teorica
massima per:
Ogni figlio minore di 3 anni |
3.450,00 |
Primo figlio se manca un
genitore |
3.200,00 |
Per ogni figlio portatore di
handicap |
3.700,00 |
L'importo effettivo di deduzione
dipende dal reddito del contribuente |
ALTRE PERSONE A CARICO
(inizio pagina)
2004 |
2005 |
REDDITO
COMPLESSIVO |
Detrazione |
Fino a 51.646 |
303,68 |
oltre 51.646 |
285,08 |
|
Per ogni familiare a carico |
2.900,00 |
L'importo effettivo di deduzione
dipende dal reddito del contribuente |
Il calcolo per addivenire
all'importo effettivo per il 2005 delle deduzioni spettanti per i
carichi di famiglia ricalca quello per la determinazione della "no tax
area" riportato nella parte prima con la variazione dell'importo fisso da
utilizzare per i conteggi che ora è 78.000 invece che 26.000.
La formula è la seguente:
(78.000 + deduzioni
teoriche per familiari + oneri deducibili - reddito complessivo) : 78.000
Se il risultato è uguale o
maggiore di 1 la deduzione per familiari a carico spetta per intero;
se il risultato è pari o inferiore a 0 la deduzione non spetta;
se il risultato è compreso fra 0 e 1 la deduzione spetta moltiplicando
il suo importo per tale risultato.
Per capire meglio quanto
sopra si supponga un contribuente con i seguenti dati:
- Lavoro dipendente per
intero anno: euro 20.000
- Rendita catastale abitazione principale in proprietà: euro 200
- Coniuge a carico: deduzione teorica euro 3.200
- Un figlio a carico di 2 anni (ded. teor. 3.450) ed uno di 5 anni (ded.
teor. 2.900)
- Altri oneri deducibili (es. contributi a chiesa cattolica o altro) di
100 euro
Reddito lavoro dipendente |
20.000 |
|
Rendita catastale abitazione |
200 |
|
REDDITO COMPLESSIVO |
|
20.200 |
Oneri deducibili: Abitazione 200 +
contributi 100 |
|
300 |
Coniuge a carico (ded. teorica) |
3.200 |
|
Figli a carico (ded. teorica 3.450
+ 2.900) |
6.350 |
|
TOTALE DED. TEORICA PER
FAMILIARI |
|
9.550 |
Calcolo deduzione
effettiva per familiari:
78.000 Importo fiss
+ 300 Oneri deducibili
+ 9.550 deduzioni teoriche per familiari
- 20.200 reddito complessivo
= 67.650
67.650 : 78.000 =
0,8773076923 da considerare 0,8773
Ded. teorica familiari
9.550 x 0,8773 = 8.282,79 ded. effettiva per familiari
ESEMPIO DI CALCOLO
COMPLESSIVO DEL REDDITO IMPONIBILE
(integrandolo con la "no tax area" (vedi parte prima)
deduzione teorica per lavoro
dipendente: 7.500 euro
26.000
+ 7.500 deduzione "no tax area" per lavoro dipendente per intero
anno
+ 300 oneri deducibili
- 20.200 reddito complessivo
= 13.600
L
ONERI DETRAIBILI DAL 2003
(inizio pagina)
Per questi oneri o spese spetta una
detrazione d'imposta. A differenza quindi degli oneri deducibili che
diminuivano direttamente il reddito complessivo portando al reddito
imponibile, questi oneri vanno a diminuire l'imposta lorda già
calcolata.
Per gli oneri detraibili, è riconosciuta una percentuale
sull'ammontare delle spese sostenute che a loro volta possono essere
limitate ad un valore massimo.
Tale percentuale è il 19% della spesa detraibile o del suo limite
massimo.
Tutte le spese e gli oneri devono
essere stati effettivamente sostenuti (cioè pagati) nell'anno
relativamente al quale si portano in detrazione.
Esistono altre detrazioni per
particolari condizioni.
ONERE O SPESA |
CONDIZIONI
PER LA DETRAZIONE E TIPO DI SPESA |
LIMITE SU CUI
APPLICARE 19% |
Spese sanitarie |
spese chirurgiche, prestazioni
specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, occhiali, spese
per farmaci e analisi, spese mediche generiche, spese non
direttamente deducibili dal reddito (vedi parte prima)
sostenute per se o per le persone a carico del contribuente |
parte eccedente
euro 139,11 |
Mezzi per deambulazione |
spese per mezzi necessari
all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al
sollevamento per i portatori di handicap, arti artificiali,
poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il
contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per
eliminazione di barriere archietettoniche interne o esterne
alle abitazioni. Sono riconosciuti come mezzi di locomozione
anche i cani guida con un limite di spesa fino a 1 milione |
100% |
Veicoli adattati per portatori
di handicap |
motoveicoli e autoveicoli
speciali: per questi ultimi la detrazione spetta una volta
ogni 4 anni e nel limite di euro 18.075,99 |
Intero importo
€ 18.075,99 |
Spese veterinarie |
le
spese veterinarie documentate (fatture) fino a euro 387,34 per
la parte che eccede il limite a fianco. La detrazione spetta
per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di
compagnia o pratica sportiva |
parte eccedente
euro 139,11 |
Interpretariato per sordomuti |
le spese
sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381 |
100% |
Interessi su mutui
acquisto abitazione principale |
interessi su mutui ipotecari
stipulati dal 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale
adibita a tale uso entro 6 mesi dall'acquisto. La detrazione
spetta fino all'anno in cui è variata la dimora abituale,
salvo che la variazione avvenga per motivi di lavoro. La
detrazione deve essere suddivisa fra i contitolari del mutuo |
€ 3.615,20
complessive |
come sopra ma per mutui
stipulati prima del 1993 e adibiti ad abitazione principale
entro il 8.12.1993. La detrazione spetta per ogni intestatario |
€ 3.615,20
per intestatario |
Interessi su mutui ante 1993
per abitazione non principale |
interessi su mutui stipulati
prima del 1993 per immobili non utilizzati come abitazione
principale. Il limite spetta a ciascun intestatario |
€ 2.065,83
per intestatario |
Interessi su mutui 1997 per
recupero e manutenzione |
interessi su mutui stipulati
nel 1997 per interventi recupero e manutenzione ordinaria e
straordinaria (D.L. 669/1996) |
€ 2.582,28
complessive |
Interessi su mutui per
costruzione abitazione principale |
Interessi su mutui contratti
dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale (L.
449/1997) |
€ 2.582,28
complessive |
Interessi per prestiti e mutui
agrari |
la detrazione spetta dal 1990
per un importo massimo pari al reddito dei terreni dichiarati |
pari al reddito
dei terreni |
Assicurazioni rischio morte e
invalidità permanente oltre 5% |
Premi per assicurazione per
rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% o
di non autosufficienza purché la compagnia non abbia facoltà
di recesso - per importo non superiore a |
€ 1.291,14 |
Spese di studio |
spese per istruzione
secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria
anche presso istituti privati o stranieri ma nei limiti delle
tasse e contributi per gli equivalenti istituti statali
italiani |
100%
tasse statali |
Erogazioni a partiti |
erogazioni liberali (somme
date spontaneamente) a movimenti e partiti politici tra €
51,65 e € 103.291,38 fatte con versamento postale o bancario. |
100%
nei limiti |
Erogazioni a ONLUS |
erogazioni liberali a favore
di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) |
€ 2.065,83 |
Contributi a società di mutuo
soccorso |
erogazioni liberali a favore
di mutuo soccorso che assicurano ai soci sussidi in caso di
malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia e aiuti alle
famiglie dei soci defunti |
€ 1.291,14 |
Spese funebri |
spese funebri per la morte del
coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e
suoceri. L'importo vale per ogni decesso da ripartire nel caso
fra i soggetti che hanno sostenuto le spese |
€ 1.549,37 |
Spese manutenzione beni
culturali |
spese obbligatorie di
manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico; se non
obbligatorie, occorre certificazione della sovrintendenza del
Ministero beni culturali che ne certifica la necessarietà |
100% |
Erogazioni per attività
culturali e artistiche |
erogazioni liberali a favore
di Stato ed enti pubblici, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute per attività culturali |
100% |
Erogazioni per il
settore dello spettacolo |
erogazioni liberali a favore
di organismi non lucrativi che operano nel settore dello
spettacolo |
2%
del reddito complessivo |
somme versate al patrimonio o
per la gestione della Società Biennale di Venezia |
30%
del reddito complessivo |
Erogazioni a società sportive
dilettantistiche |
erogazioni a favore di società
sportive dilettantistiche purché l'erogazione sia effettuata a
mezzo banca o posta |
€ 1.500 |
LA FAMIGLIA E LA CASA (inizio
pagina)
1) Acquisto della prima
casa
Sull'acquisto della prima casa occorre
fare delle precisazioni, occorre sapere:
1) Le imposte dovute
sull'acquisto della casa, imposte indirette (Iva, registro, imposte
ipotecarie e catastali)
2) Se il venditore è soggetto Iva
l'acquirente è tenuto al pagamento del 4% Iva e delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di (168 euro
ciascuna)
3) Se il venditore è privato si
paga il registro il 3% e imposta ipotecaria e catastale in misura
fissa di 168 euro.
Le imposte sull'acquisto dei
fabbricati
|
Prima Casa / da privato |
Prima Casa/ da soggetto iva |
Altri Fabbricati/ da privato |
Altri Fabbricati /da soggetti Iva |
Iva |
NO |
4% |
No |
10% |
Imposte di registro |
3% |
168 € |
7% |
168 € |
Imposta Ipotecaria |
168 € |
168 € |
2% |
168 € |
Imposta Catastale |
168 € |
168 € |
1% |
168 € |
Le agevolazioni sull'acquisto prima casa proprio per le necessita
sociali si concretizzano con il pagamento di una minore imposta.
Per avere le agevolazioni sull'acquisto devono essere presenti
requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisiti Soggettivi
1) l'acquirente non deve possedere diritti di
proprietà, usufrutto uso o abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune dove si trova l'immobile che si acquista.
2) l'acquirente non deve essere titolare,
neppure per per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata anche dal
coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima
casa
3) se l'acquirente è un cittadino residente all'estero non
deve possedere sul territorio italiano altro immobile.
Requisiti Oggettivi
1) l'abitazione non deve avere le caaratteistiche di lusso
indicae dal D.M. 2.8.69
2) L'immobile deve essere ubicato nel comune in cui:
- L'acquirente ha la propria residenza o in cui intende
stabilirla entro 18 mesi dalla stipula
- L'acquirente svolge attivita se diverso da quello di
residenza
- Ha la sede o svolge l'attività il datore di lavoro da cui
dipende se si è trasferito all'estero
i requisiti oggettivi non sono richiesti ai dipendenti dello
stato delle forze dell'ordine.
ATTENZIONE:
Le riduzioni competono, inoltre, quando si acquista una unità
immobiliare considerata "pertinenza". In particolare, è possibile
fruire dell'agevolazione, anche se l'acquisto avviene con atto
separato, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle
seguenti categorie catastali:
- Cantina o soffitta C/2
- garage o box auto C/6
- tettoia o posto auto C/7
Decadenza Benefici: (il
contribuente perde benefici quando)
-
le dichiarazioni previste
dalla legge sull'atto siano false
-
non trasferisce la residenza
nel comune dove ha acquistato la casa entro 18 mesi
dall'acquisto
-
vende o dona l'abitazione
prima che siano trascorsi 5 anni dalla data d'acquisto, a meno che
entro un anno non acquisti nuovamente un altra abitazione o
immobile da adibire in tempi ragionevoli ad uso abitativo.
LA DECADENZA PREVEDE IL
RECUPERO FISCALE DELLE IMPOSTE E TASSE DEGLI SGRAVI FISCALI SUGLI
INTERESSI E UNA SANZIONE DEL 30% DELL'IMPOSTA.
2) MUTUO CASA
Possono essere portati in detrazione nella
dichiarazione dei redditi almeno in parte, gli interessi passivi e
gli oneri accessori pagati e derivanti da mutui stipulati
esclusivamente per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione
principale.
Gli interessi
passivi e gli oneri accessori derivanti da contratti di mutuo
ipotecario stipulati per l'acquisto di un immoblile possono essere
portati in detrazione nella misura del 19% solo se si riferiscono ad
abitazione principale. L'importo massimo della detrazione è di
3615,20 in pratica essa non può essere superiore a 686,89 (19% di
3615,20).
Se il mutuo
è cointestato l'importo della spesa va diviso fra tutti i
cointestatari.
Oneri
accessori: Importi maggiorativi derivanti da cambi di valuta,
commissioni di intermediazione degli istituti, gli oneri fiscali, la
provvigione per "scarto rateizzato", spese di istrutturia, notarili
e di perizia tecnica, etc...
Non vanno
considerati: Interessi per aperture di credito, cessione dello
stipendio, interessi da forme diverse da quelle di mutuo...
In caso di mutuo di importo eccedente il contratto di acquisto,
fa fede per il calcolo solo in valore iscritto sul contratto
d'acquisto in quota parte.
La
detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta
a condizione che:
-
L'immobile sia adibito ad
abitazione entro un anno
-
sussita tale condizione per
il periodo di imposta per il quale si chiedono le detrazioni
-
l'acquisto avvenga entro
l'anno antecedente o seguente la stipulazione del contratto di
mutuo ipotecario.
3) Il mutuo di
ristrutturazione o Recupero
edilizio(41% e 36%)
Anche per il mutuo ristrutturazione è previsto la possibilità di
utilizzare la detrazione nel limite del 19% con il massimo di
2582,28 euro per ciascuno anno d'imposta. Le condizioni sono che
l'immobile sia adibito ad abitazione entro sei mesi dai lavori, che
il muto sia preso nei sei mesi prima o dopo che è divenuto
abitazione principale, il contratto di muto è stipulato dal soggetto
che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o
diritto reale.
Dal periodo d'imposta
1998 è prevista una detrazione IRPEF per opere di recupero edilizio,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale e
relative pertinenze. Le spese devono essere state effettivamente
pagate negli anni in cui si chiede la detrazione e con il limite
sottoindicato per ogni anno interessato, per ogni titolare
dell'immobile e per ogni immobile.
La misura della detrazione è del 41% per gli anni
1998-1999 e del 36% per gli anni 2000-2002 e fino al
30/9/2003 da applicare fino al limite massimo di spesa di €
77.486,53 (ex L. 150.000.000).
Per le spese sostenute nel 2003, 2004 e 2005 la detrazione del
36% è da applicare su un limite massimo di spesa di € 48.000,
tenendo conto (per gli anni 2004 e 2005) anche delle spese già
sostenute negli anni precedenti in caso di prosecuzione
dell'intervento di recupero. In altre parole se le spese sostenute
nel 2004 o nel 2005 sono prosecuzioni di interventi iniziati dopo l'
1/1/1998, occorre considerare che le spese già sostenute negli anni
precedenti non abbiano superato il limite di € 48.000 per poter
fruire della detrazione.
Rientrano fra gli interventi agevolati anche le opere per
abbattimento di barriere architettoniche, contenimento
dell'inquinamento acustico e risparmio energetico, sicurezza statica
e antisismica e adeguamento degli impianti elettrici. Sono ammessi
tutti gli interventi riguardanti parti comuni di edifici (es.
condomini).
Per abitazioni adibite promiscuamente anche ad attività
professionali o d'impresa, la detrazione è ridotta al 50%.
I soggetti ammessi sono: proprietario o nudo proprietario,
familiare convivente, titolare di diritti di uso, usufrutto,
abitazione, superficie, inquilino o comodatario, soci assegnatari di
cooperative edilizie, soci di società semplici e di persone.
Sintesi delle condizioni per l'utilizzo:
- comunicazione alla ASL competente relativa a data inizio
lavori, luogo e natura degli stessi, dati del committente e
dell'impresa che li eseguirà con relativa assunzione di
responsabilità per gli obblighi contributivi e di sicurezza sul
lavoro;
- comunicazione inizio lavori con apposito modello all'Agenzia
delle Entrate, Centro Operativo di Pescara (fino al 2001 al Centro
di Servizio Imposte Dirette e Indirette competente per territorio);
la comunicazione deve essere effettuata prima deel'inizio dei
lavori;
- i pagamenti devono essere fatti per bonifico bancario
contenente, causale versamento, codice fiscale del beneficiario
della detrazione, partita IVA e codice fiscale del destinatario del
pagamento (impresa in regola con obblighi di tutela della salute,
sicurezza sul lavoro e versamento regolare dei contributi INPS);
- gli edifici devono essere accatastati (o è stato richiesto
l'accatastamento);
- se dovuta, è stata pagata l'ICI dal 1997;
Sintesi della documentazione:
- denuncia inizio lavori, autorizzazione o concessione
edilizia;
- dati catastali o domanda di accatastamento;
- ricevute ICI dal 1997 o dall'anno per cui l'ICI era dovuta;
- per i condomini, delibera assemblea condominiale e tabella
ripartizione delle spese in millesimi;
- consenso del possessore con estremi registrazione contratto
locazione o comodato per lavori eseguiti dal detentore diverso dal
coniuge, figli e genitori conviventi;
- per lavori superiori a € 51.645,69, trasmissione entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui sono stati eseguiti, di una dichiarazione di
esecuzione lavori sottoscritta da un iscritto negli albi degli
ingegneri o dei geometri o da altro tecnico abilitato.
La detrazione spettante, può essere utilizzata in 5 o 10 anni a
partire dall'anno di effettuazione della spesa, a scelta del
contribuente con opzione nella dichiarazione dei redditi, per le
spese sostenute negli anni 1998-2001. Per le spese sostenute negli
anni successivi la detrazione è obbligatoriamente in 10 quote
annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni non può essere superiore all'imposta
lorda dovuta. L'eccedenza della rata rispetto all'imposta di un
anno, non può essere recuperata nei successivi.
Per alcune situazioni, soggetti o interventi sono previsti
adempimenti o documentazione particolare.
4) La locazione ed il
risparmio fiscale
L'intestario di un contratto di locazione può avere una detrazione
d'imposta a condizione che:
> il contratto sia stipulato
sulla base di accordi predefiniti (c.d. contratti convenzionali
legge 431/98)
> il suo reddito complessivo
non sia superiore a 30.987,41 euro
Non spetta per i
contratti tra enti pubblici e contraenti privati.
La
detrazione è 495,8 con reddito fino a 15.493,71, di 247,90 con
reddito superiore ma fino a 30.987,41.
5) Donazione o successione
di un immobile
Successione
Se
l'immobile ha le caratteristiche "prima casa" usufruisce delle
agevolazioni sopra descritte. Entro 12 mesi occorre presentare la
dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate. Altrimenti
Imposta ipotecaria al 2% e catastale all'1%.
Donazione
Il
trattamento fiscale dipende dal rapporto di parentela tra donante e
beneficiario e dal valore della donazione.
Sulla
donazione di immobile sono previste imposte ipotecarie 2% e
catastale 1% se il beneficiario è: coniuge, parente in linea retta o
altri parenti fino al quarti grado come cugini, a prescindere dal
valore dell'immobile; anche se si tratta di altri soggetti
e l'immobile ha un valore inferiore a 180.759,91, mentre diventa
516.456,90 se si tratta di portatori di handicap.
Su valori
superiori a quelli sopra, sull'eccedenza sono dovute le imposte e
tasse tipiche dei contratti di acquisto, con le agevolazioni tipiche
della prima casa.
(inizio
pagina)
Per saperne di più:
BIBLIOGRAFIA
DECRETO MINISTERIALE 2 AGOSTO 1969 (Carattestiche
abitazioni di lusso)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 633 DEL
26/10/1972 (Istituzione Iva)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 602 DEL
29/09/1973 (Disposizione riscossione Imposte sul reddito)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 600 DEL
29/09/1973 (Disposizioni accertamento imposte redditi)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 131 DEL
26/04/1986 (Testo unico imposta del registro)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 917 DEL
22/12/1986 (Testo unico imposte sui redditi)
DECRETO LEGISLATIVO 504 DEL 30/12/1992 (Finanza
enti territoriali)
LEGGE 431 del 9/12/1998 (Disciplina delle
locazioni)
LEGGE 448 del 23/12/1998 (Misure stabilizzazione
e sviluppo)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 380 DEL
6/06/2001 (Testo unico in materia Edilizia)
LEGGE 381 del 18/10/2001 (Primi interventi
rilancio economia)
LEGGE 326 del 24/11/2003 (Misure d'intervento sui
conti pubblici)
LEGGE 311 del 30/12/2004 (Formazione Bilancio
dello stato, Finanziaria 2005)
DECRETO LEGGE 7 del 31/01/2005 (Disposizioni per
la ricerca e l'università)
Circolare Agenzia delle entrate n° 7 del gennaio
2001; n° 2 del gennaio 2005; n° 10 del marzo 2005; n° 15 dell'aprile
2005.
ISTRUZIONE COMPILAZIONE MOD.730 e UNICO.
(inizio
pagina)
|
Oneri |
|
|
13.600 : 26.000 =
0,52307692 da considerare 0,5230
Ded. teorica per lavoro
dipendente 7.500 x 0,5230 = 3.922,5
Reddito lavoro dipendente |
20.000 |
|
Rendita catastale abitazione |
200 |
|
REDDITO COMPLESSIVO |
|
20.200 |
Oneri deducibili: Abitazione 200 +
contributi 100 |
300 |
|
Deduzione effettiva per familiari
(vedi sopra) |
8.283 |
|
Deduzione effettiva "no tax area"
lavoro dipendente |
3.922 |
|
TOTALE DEDUZIONI |
|
- 12.505 |
REDDITO IMPONIBILE |
|
7.695 |
IMPOSTA LORDA DAL 1/1/2005 (7.695 x
23%) |
|
1.770 |
Detrazioni di imposta (vedi parte
terza) presupposte zero |
|
- 0 |
IMPOSTA NETTA |
|
1.770 |
Non vengono effettuati confronti con la
tassazione relativa ai redditi 2004 in quanto si va da consistenti
risparmi di imposta a differenze minime a seconda delle combinazioni di
redditi e oneri deducibili.
Dal 2005 nell'ambito delle spese
"di famiglia" è ammessa una deduzione teorica massima di 1.820 euro per
gli addetti all'assistenza personale (cosiddetti "badanti") di persone non
autosufficienti. Nel caso le spese siano sostenute da persone diverse dal
soggetto non autosufficiente, la deduzione spetta anche se il familiare
non è a carico o non è conviventi.
E' considerato non autosufficiente chi ha bisogno di sorveglianza
continua o non è in grado di svolgere atti della vita quotidiana
(vestirsi, assumere alimenti, deambulare). E' sufficiente che la persona
ricada in una di queste casistiche per fruire della deduzione (o la
fruiscano coloro che sostengono la spesa di assistenza) purché la
situazione risulti da certificazione medica. Naturalmente la detrazione
non è fruibile per soggetti (es. bambini) per i quali la non
autosufficienza non sia collegata a patologie.
Per usufruire della deduzione occorre una documentazione di spesa che
può essere costituita anche da una ricevuta firmata da chi presta
l'assistenza e che contenga:
- dati anagrafici e codice fiscale di chi effettua il pagamento
- dati anagrafici e codice fiscale di chi presta l'assistenza
- la spesa sostenuta
- dati anagrafici e codice fiscale del familiare a cui l'assistenza è
prestata.
La formula per calcolare la deduzione effettiva è simile a quella vista
per i carichi familiari:
(78.000 + deduzione 1820 + deduzioni per
familiari + oneri deducibili - reddito complessivo) : 78.000.
Anche in questo caso se il risultato è
pari o superiore a 1, la deduzione spetta per intero, se pari o inferiore
a zero, non spetta ed infine se compreso fra 0 e 1 spetta una deduzione
pari a 1.820 per il risultato stesso.
La nuova deduzione si aggiunge all'onere deducibile (vedi parte prima)
per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per
addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
ONERI DETRAIBILI DAL 2003
Per questi oneri o spese spetta una
detrazione d'imposta. A differenza quindi degli oneri deducibili che
diminuivano direttamente il reddito complessivo portando al reddito
imponibile, questi oneri vanno a diminuire l'imposta lorda già
calcolata.
Per gli oneri detraibili, è riconosciuta una percentuale
sull'ammontare delle spese sostenute che a loro volta possono essere
limitate ad un valore massimo.
Tale percentuale è il 19% della spesa detraibile o del suo limite
massimo.
Tutte le spese e gli oneri devono
essere stati effettivamente sostenuti (cioè pagati) nell'anno
relativamente al quale si portano in detrazione.
Esistono altre detrazioni per
particolari condizioni.
ONERE O SPESA |
CONDIZIONI
PER LA DETRAZIONE E TIPO DI SPESA |
LIMITE SU CUI
APPLICARE 19% |
Spese sanitarie |
spese chirurgiche, prestazioni
specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, occhiali, spese
per farmaci e analisi, spese mediche generiche, spese non
direttamente deducibili dal reddito (vedi parte prima)
sostenute per se o per le persone a carico del contribuente |
parte eccedente
euro 139,11 |
Mezzi per deambulazione |
spese per mezzi necessari
all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al
sollevamento per i portatori di handicap, arti artificiali,
poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il
contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per
eliminazione di barriere archietettoniche interne o esterne
alle abitazioni. Sono riconosciuti come mezzi di locomozione
anche i cani guida con un limite di spesa fino a 1 milione |
100% |
Veicoli adattati per portatori
di handicap |
motoveicoli e autoveicoli
speciali: per questi ultimi la detrazione spetta una volta
ogni 4 anni e nel limite di euro 18.075,99 |
Intero importo
€ 18.075,99 |
Spese veterinarie |
le
spese veterinarie documentate (fatture) fino a euro 387,34 per
la parte che eccede il limite a fianco. La detrazione spetta
per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di
compagnia o pratica sportiva |
parte eccedente
euro 139,11 |
Interpretariato per sordomuti |
le spese
sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381 |
100% |
Interessi su mutui
acquisto abitazione principale |
interessi su mutui ipotecari
stipulati dal 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale
adibita a tale uso entro 6 mesi dall'acquisto. La detrazione
spetta fino all'anno in cui è variata la dimora abituale,
salvo che la variazione avvenga per motivi di lavoro. La
detrazione deve essere suddivisa fra i contitolari del mutuo |
€ 3.615,20
complessive |
come sopra ma per mutui
stipulati prima del 1993 e adibiti ad abitazione principale
entro il 8.12.1993. La detrazione spetta per ogni intestatario |
€ 3.615,20
per intestatario |
Interessi su mutui ante 1993
per abitazione non principale |
interessi su mutui stipulati
prima del 1993 per immobili non utilizzati come abitazione
principale. Il limite spetta a ciascun intestatario |
€ 2.065,83
per intestatario |
Interessi su mutui 1997 per
recupero e manutenzione |
interessi su mutui stipulati
nel 1997 per interventi recupero e manutenzione ordinaria e
straordinaria (D.L. 669/1996) |
€ 2.582,28
complessive |
Interessi su mutui per
costruzione abitazione principale |
Interessi su mutui contratti
dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale (L.
449/1997) |
€ 2.582,28
complessive |
Interessi per prestiti e mutui
agrari |
la detrazione spetta dal 1990
per un importo massimo pari al reddito dei terreni dichiarati |
pari al reddito
dei terreni |
Assicurazioni rischio morte e
invalidità permanente oltre 5% |
Premi per assicurazione per
rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% o
di non autosufficienza purché la compagnia non abbia facoltà
di recesso - per importo non superiore a |
€ 1.291,14 |
Spese di studio |
spese per istruzione
secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria
anche presso istituti privati o stranieri ma nei limiti delle
tasse e contributi per gli equivalenti istituti statali
italiani |
100%
tasse statali |
Erogazioni a partiti |
erogazioni liberali (somme
date spontaneamente) a movimenti e partiti politici tra €
51,65 e € 103.291,38 fatte con versamento postale o bancario. |
100%
nei limiti |
Erogazioni a ONLUS |
erogazioni liberali a favore
di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) |
€ 2.065,83 |
Contributi a società di mutuo
soccorso |
erogazioni liberali a favore
di mutuo soccorso che assicurano ai soci sussidi in caso di
malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia e aiuti alle
famiglie dei soci defunti |
€ 1.291,14 |
Spese funebri |
spese funebri per la morte del
coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e
suoceri. L'importo vale per ogni decesso da ripartire nel caso
fra i soggetti che hanno sostenuto le spese |
€ 1.549,37 |
Spese manutenzione beni
culturali |
spese obbligatorie di
manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico; se non
obbligatorie, occorre certificazione della sovrintendenza del
Ministero beni culturali che ne certifica la necessarietà |
100% |
Erogazioni per attività
culturali e artistiche |
erogazioni liberali a favore
di Stato ed enti pubblici, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute per attività culturali |
100% |
Erogazioni per il
settore dello spettacolo |
erogazioni liberali a favore
di organismi non lucrativi che operano nel settore dello
spettacolo |
2%
del reddito complessivo |
somme versate al patrimonio o
per la gestione della Società Biennale di Venezia |
30%
del reddito complessivo |
Erogazioni a società sportive
dilettantistiche |
erogazioni a favore di società
sportive dilettantistiche purché l'erogazione sia effettuata a
mezzo banca o posta |
€ 1.500 |
PRINCIPALI DETRAZIONE PER
SPESE RECUPERO EDILIZIO (41% e 36%)
Dal periodo d'imposta
1998 è prevista una detrazione IRPEF per opere di recupero edilizio,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale e
relative pertinenze. Le spese devono essere state effettivamente
pagate negli anni in cui si chiede la detrazione e con il limite
sottoindicato per ogni anno interessato, per ogni titolare
dell'immobile e per ogni immobile.
La misura della detrazione è del 41% per gli anni
1998-1999 e del 36% per gli anni 2000-2002 e fino al
30/9/2003 da applicare fino al limite massimo di spesa di €
77.486,53 (ex L. 150.000.000).
Per le spese sostenute nel 2003, 2004 e 2005 la detrazione del
36% è da applicare su un limite massimo di spesa di € 48.000,
tenendo conto (per gli anni 2004 e 2005) anche delle spese già
sostenute negli anni precedenti in caso di prosecuzione
dell'intervento di recupero. In altre parole se le spese sostenute
nel 2004 o nel 2005 sono prosecuzioni di interventi iniziati dopo l'
1/1/1998, occorre considerare che le spese già sostenute negli anni
precedenti non abbiano superato il limite di € 48.000 per poter
fruire della detrazione.
Rientrano fra gli interventi agevolati anche le opere per
abbattimento di barriere architettoniche, contenimento
dell'inquinamento acustico e risparmio energetico, sicurezza statica
e antisismica e adeguamento degli impianti elettrici. Sono ammessi
tutti gli interventi riguardanti parti comuni di edifici (es.
condomini).
Per abitazioni adibite promiscuamente anche ad attività
professionali o d'impresa, la detrazione è ridotta al 50%.
I soggetti ammessi sono: proprietario o nudo proprietario,
familiare convivente, titolare di diritti di uso, usufrutto,
abitazione, superficie, inquilino o comodatario, soci assegnatari di
cooperative edilizie, soci di società semplici e di persone.
Sintesi delle condizioni per l'utilizzo:
- comunicazione alla ASL competente relativa a data inizio
lavori, luogo e natura degli stessi, dati del committente e
dell'impresa che li eseguirà con relativa assunzione di
responsabilità per gli obblighi contributivi e di sicurezza sul
lavoro;
- comunicazione inizio lavori con apposito modello all'Agenzia
delle Entrate, Centro Operativo di Pescara (fino al 2001 al Centro
di Servizio Imposte Dirette e Indirette competente per territorio);
la comunicazione deve essere effettuata prima deel'inizio dei
lavori;
- i pagamenti devono essere fatti per bonifico bancario
contenente, causale versamento, codice fiscale del beneficiario
della detrazione, partita IVA e codice fiscale del destinatario del
pagamento (impresa in regola con obblighi di tutela della salute,
sicurezza sul lavoro e versamento regolare dei contributi INPS);
- gli edifici devono essere accatastati (o è stato richiesto
l'accatastamento);
- se dovuta, è stata pagata l'ICI dal 1997;
Sintesi della documentazione:
- denuncia inizio lavori, autorizzazione o concessione
edilizia;
- dati catastali o domanda di accatastamento;
- ricevute ICI dal 1997 o dall'anno per cui l'ICI era dovuta;
- per i condomini, delibera assemblea condominiale e tabella
ripartizione delle spese in millesimi;
- consenso del possessore con estremi registrazione contratto
locazione o comodato per lavori eseguiti dal detentore diverso dal
coniuge, figli e genitori conviventi;
- per lavori superiori a € 51.645,69, trasmissione entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui sono stati eseguiti, di una dichiarazione di
esecuzione lavori sottoscritta da un iscritto negli albi degli
ingegneri o dei geometri o da altro tecnico abilitato.
La detrazione spettante, può essere utilizzata in 5 o 10 anni a
partire dall'anno di effettuazione della spesa, a scelta del
contribuente con opzione nella dichiarazione dei redditi, per le
spese sostenute negli anni 1998-2001. Per le spese sostenute negli
anni successivi la detrazione è obbligatoriamente in 10 quote
annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni non può essere superiore all'imposta
lorda dovuta. L'eccedenza della rata rispetto all'imposta di un
anno, non può essere recuperata nei successivi.
Per alcune situazioni, soggetti o interventi sono previsti
adempimenti o documentazione particolari |
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